Fondo di solidarietà per le imprese colpite dalle conseguenze economiche, finanziarie e sociali della diffusione dell’epidemia di covid-19 e dalle misure adottate per limitarne la diffusione.
La mia impresa puo’ beneficiarne?
Questo fondo è destinato a persone fisiche e giuridiche di diritto privato, residenti fiscali In Francia che esercitano un’attività economica, alle seguenti condizioni:
1° Hanno iniziato la loro attività prima del 1° febbraio 2020;
2° Non hanno presentato una dichiarazione di cessations des paiements (insolvenza) entro il 1° marzo 2020;
3° Gli effettivi dell’impresa sono inferiori o uguale a dieci dipendenti. Tale soglia è calcolata secondo i termini e le condizioni di cui all’articolo L. 130-1 I del Code de sécurité sociale;
4° Il fatturato registrato nell’ultimo esercizio è inferiore al milione di euro. Per le aziende che non hanno ancora chiuso l’esercizio, il fatturato medio mensile nel periodo compreso tra la data di costituzione della società e il 29 febbraio 2020 deve essere inferiore a 83.333 euro;
5° Il reddito imponibile, maggiorato delle somme eventualmente versate all’amministratore per l’attività svolta, non supera i 60.000 euro per l’ultimo esercizio chiuso. Per le società che non hanno ancora chiuso l’esercizio, l’utile imponibile più, se del caso, le somme corrisposte all’amministratore è stabilito, sotto la loro responsabilità, a partire dal 29 febbraio 2020, nel corso del periodo di operatività e ridotto a dodici mesi;
6° Le persone fisiche o, nel caso di persone giuridiche, il loro amministratore di maggioranza (dirigeant majoritaire), non sono titolari, al 1° marzo 2020, di un contratto di lavoro a tempo pieno o di una pensione di anzianità e non hanno beneficiato, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2020, di indennità giornaliere di previdenza sociale superiori a 800 euro;
7° Non sono controllate da una società commerciale ai sensi dell’articolo L. 233-3 del Code de commerce;
8° Quando controllano una o più società commerciali ai sensi dell’articolo L. 233-3 del Code de commerce, la somma dei dipendenti, del fatturato e degli utili delle entità collegate rispetta le soglie stabilite ai comma 3°, 4° e 5°;
9° Al 31 dicembre 2019 non si trovavano in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato.
Le imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli non possono trasferire in tutto o in parte gli aiuti previsti dal decreto n. 2020-371 del 30 marzo 2020 ai produttori primari.
NB : il concetto di fatturato è qui inteso come fatturato al netto delle imposte o, in caso di utili non commerciali, come entrate al netto delle imposte.
Tale assistenza finanziaria può essere concessa solo alle società che soddisfano le condizioni di cui sopra e che, inoltre:
– sono stati obbligati di chiudere al pubblico tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2020;
– o hanno subito una perdita di fatturato di almeno il 50% nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2020,
- rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
- o, per le società create dopo il 1° marzo 2019, in relazione al fatturato medio mensile nel periodo compreso tra la data di costituzione della società e il 29 febbraio 2020;
- o, per le persone fisiche che hanno beneficiato di congedi per malattia, infortunio sul lavoro o maternità nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 31 marzo 2019, o per le persone giuridiche i cui amministratori hanno beneficiato di tali congedi durante tale periodo, in relazione al fatturato medio mensile nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 29 febbraio 2020.
Quanto posso ottenere?
- Se la perdita di fatturato è maggiore o uguale a 1.500 euro, la società riceve una sovvenzione di 1.500 euro.
- Se la perdita di fatturato è inferiore a 1.500 euro, la società riceve un sussidio pari all’importo di tale perdita, che viene calcolato come differenza tra, da un lato, il fatturato nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2020 e, dall’altro lato :
- il fatturato nello stesso periodo dell’anno precedente;
- oppure, per le società create dopo il 1° marzo 2019, il fatturato medio mensile per il periodo compreso tra la data di costituzione della società e il 29 febbraio 2020;
- oppure, per le persone fisiche che hanno beneficiato di congedi per malattia, infortunio sul lavoro o maternità nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 31 marzo 2019, o per le persone giuridiche i cui amministratori hanno beneficiato di tali congedi durante tale periodo, il fatturato medio mensile per il periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 29 febbraio 2020.
Le imprese possono beneficiare di un aiuto supplementare di un importo forfettario di 2.000 euro se il giorno della domanda soddisfano le seguenti condizioni:
- hanno beneficiato dei suddetti aiuti;
- hanno, al 1° marzo 2020, almeno un dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato;
- non sono in grado di saldare i loro debiti entro i 30 giorni successivi;
- la loro richiesta di un prestito di un importo ragionevole, presentata dal 1° marzo 2020 presso una banca di cui erano clienti in tale data, è stata rifiutata dalla banca o è rimasta senza risposta dopo un periodo di dieci giorni.
Come posso richiedere questo aiuto?
La domanda deve essere presentata con mezzi dematerializzati entro il 30 aprile 2020, corredata dei seguenti documenti giustificativi:
- una dichiarazione sull’onore che attesti che l’impresa soddisfa le condizioni previste dal presente decreto, l’esattezza delle informazioni dichiarate e la regolarità della situazione fiscale e previdenziale al 1° marzo 2020;
- una stima dell’importo della perdita di fatturato;
- le coordinate bancarie della compagnia.
La domanda per l’aiuto supplementare deve essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2020, per via elettronica, ed essere accompagnata dai seguenti documenti giustificativi:
- una dichiarazione sull’onore che attesti che la società soddisfa le condizioni previste dal decreto e l’esattezza delle informazioni dichiarate;
- una breve descrizione della sua situazione, accompagnata da un piano di tesoreria di 30 giorni che dimostri il rischio di sospensione dei pagamenti;
- l’importo del prestito rifiutato, il nome della banca che lo ha rifiutato e il contatto dell’interlocutore nella banca.
(2) Termini di pagamento degli affitti, delle bollette dell’acqua, del gas e dell’elettricità per i locali commerciali delle imprese la cui attività è colpita dalla diffusione dell’epidemia di covid- 19
Quali misure sono previste per le aziende la cui attività è colpita dall’attuale crisi sanitaria?
Dal 26 marzo 2020, e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, non è più possibile sospendere, interrompere o ridurre, anche mediante risoluzione del contratto, la fornitura di energia elettrica, gas o acqua per il mancato pagamento delle bollette.
Inoltre, a partire dalla stessa data, i fornitori di energia elettrica, gas e acqua sono tenuti, su richiesta dei beneficiari sopra descritti, a concedere loro una proroga delle scadenze per il pagamento delle bollette in scadenza tra il 2 marzo 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tale proroga non dà luogo a sanzioni, oneri o indennizzi.
I soggetti che soddisfano le condizioni illustrate qui sotto non possono incorrere in penali o interessi di mora, danni, penalità, clausole penali, ecc. per il mancato pagamento di canoni di locazione o di spese di affitto, per l’affitto e per le spese la cui scadenza di pagamento cade tra il 12 marzo 2020 e la scadenza di un periodo di 2 mesi dopo la data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.
La mia azienda può beneficiare di tali misure?
Queste misure sono destinate alla persone fisiche e giuridiche di diritto privato residenti fiscali in Francia e che esercitano un’attività economica alle seguenti condizioni:
- Hanno iniziato la loro attività prima del 1° febbraio 2020;
- Gli effettivi dell’impresa sono pari o inferiori a dieci dipendenti. Questa soglia è calcolata in conformità con i termini e le condizioni di cui all’articolo L. 130-1 I del Code de securité sociale;
- L’importo del loro fatturato registrato nell’ultimo esercizio è inferiore al milione di euro. Per le società che non hanno ancora chiuso l’esercizio, il fatturato medio mensile per il periodo compreso tra la data di costituzione della società e il 29 febbraio 2020 deve essere inferiore a 83.333 euro;
- Il loro reddito imponibile, eventualmente maggiorato delle somme versate all’amministratore in relazione all’attività svolta, non deve superare i 60.000 euro per l’ultimo esercizio chiuso. Per le società che non hanno ancora chiuso l’esercizio, il reddito imponibile più, se del caso, le somme corrisposte all’amministratore è stabilito, sotto la loro responsabilità, il 29 febbraio 2020, nel corso del periodo di esercizio e ridotto a dodici mesi;
- Le persone fisiche o, nel caso di persone giuridiche, il loro amministratore di maggioranza (dirigeant majoritaire), non sono titolari, a partire dal 1° marzo 2020, di un contratto di lavoro a tempo pieno o di una pensione di anzianità e non hanno beneficiato, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2020, di prestazioni previdenziali giornaliere superiori a 800 euro;
- Non sono controllate da una società commerciale ai sensi dell’articolo L. 233-3 del Code de commerce;
- Quando controllano una o più società commerciali ai sensi dell’articolo L. 233-3 del Code de commerce, la somma dei dipendenti, del fatturato e degli utili delle entità collegate rispetta le soglie di organico, di fatturato e di utile imponibile di cui sopra.
NB : Il concetto di fatturato è qui inteso come fatturato al netto delle imposte o, in caso di utili non commerciali, come entrate al netto delle imposte.
Tale assistenza finanziaria può essere concessa solo alle società che soddisfano le condizioni di cui sopra e che, inoltre :
– sono stati obbligati a chiudere al pubblico tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2020;
– o hanno subito una perdita di fatturato di almeno il 50% nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2020,
- rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ;
- o, per le società create dopo il 1° marzo 2019, in relazione al fatturato medio mensile nel periodo compreso tra la data di costituzione della società e il 29 febbraio 2020;
- o, per le persone fisiche che hanno beneficiato di congedi per malattia, infortunio sul lavoro o maternità nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 31 marzo 2019, o per le persone giuridiche i cui amministratori hanno beneficiato di tali congedi durante tale periodo, in relazione al fatturato medio mensile nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 29 febbraio 2020.
Come posso beneficiare di tali misure?
Le imprese che possono beneficiare di tali misure devono dimostrare di soddisfare tali condizioni presentando una dichiarazione sull’onore che certifichi il rispetto di tali condizioni (previste dall’articolo 1 del decreto n. 2020-378 del 31 marzo 2020) e l’esattezza delle informazioni dichiarate.
Inoltre, le imprese devono presentare l’avviso di ricevimento della loro domanda di ammissibilità al fondo (fonds de solidarité) o, qualora abbiano presentato una dichiarazione di cessations de paiements (insolvenza) o si trovino in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (e non siano pertanto ammissibili al Fondo), se del caso, una copia della presentazione della dichiarazione di cessations de paiements (insolvenza) o della decisione di apertura di una procedura concursuale.
Testi di riferimento:
- Ordonnance n°2020-316 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
- Ordonnance n°2020-317 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- Décret n°2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
- Décret n°2020 du 2 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Martin Riedel Socio
martin.riedel@kleinwenner.eu
+33 (0)1 44 95 20 00
Alessandro Bianco Collaboratore
alessandro.bianco@kleinwenner.eu
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