Con delibera[1] e decreto[2] del 31 dicembre 2019, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese (JORF) il 1° gennaio 2020, il governo francese ha rafforzato il sistema di controllo degli investimenti esteri in Francia.
Ecco le principali modifiche apportate da questa riforma adottata nell’ambito della legge PACTE (Piano d’Azione francese per la Crescita e la Trasformazione delle Imprese), che entreranno in vigore a partire dal 1° aprile 2020:
- il testo di alcuni articoli del Codice Monetario e Finanziario francese (CMF) è stato modificato al fine di garantire una migliore comprensione della normativa relativa al controllo;
- la soglia minima delle partecipazioni di un investitore di un Paese non appartenente all’UE in un ente di diritto francese ai fini dell’esercizio del controllo è scesa al 25%, contro la precedente soglia del 33%;
- il controllo svolto dalle autorità francesi è stato esteso, in conformità con gli standard europei, ai progetti di investimento relativi a nuovi settori di attività, come la sicurezza alimentare, i servizi di stampa cartacea e digitale inerenti all’informazione politica e generale, e le attività legate alle tecnologie critiche, come le tecnologie quantistiche e lo stoccaggio dell’energia;
- il controllo sarà effettuato sulla base di una lista unica di attività per tutte le categorie di investitori, mentre in passato la sfera delle attività controllate variava in base alla nazionalità e/o al domicilio degli investitori;
- la lista della documentazione da fornire unitamente alla richiesta di autorizzazione preventiva, diventa più esaustiva e completa ed include, in particolare, la prova di eventuali legami dell’investitore con il governo di un Paese non appartenente all’UE nel corso degli ultimi cinque anni, di eventuali partecipazioni dell’azienda, oggetto dell’investimento, a progetti rilevanti per gli interessi dell’Unione europea, nonché la lista dei concorrenti francesi e stranieri sia dell’investitore che dell’azienda in questione;
- la documentazione da fornire ai fini di un parere (“avis”) è ora chiaramente definita e, soprattutto, meno voluminosa rispetto a quella necessaria in caso di una vera e propria richiesta di autorizzazione;
- il Ministro francese dell’economia e delle finanze, incaricato del controllo dei progetti di investimento, dovrà esaminare le richieste di autorizzazione preventiva entro un termine di 30 giorni, con la possibilità di procedere ad un’analisi supplementare entro un ulteriore termine di 45 giorni;
- in caso di mancata risposta entro i termini succitati, la richiesta sarà considerata come rigettata;
- con riferimento al sistema sanzionatorio, in caso di investimenti che incidono sull’“ordine pubblico o la sicurezza nazionale […]”, il Ministro francese dell’Economia e delle Finanze può imporre una richiesta di autorizzazione, la modifica dell’operazione o il ripristino della situazione anteriore ed ha, inoltre, la facoltà di fissare penalità di mora per ogni ritardo nell’esecuzione delle sue decisioni (fino a un importo massimo di 50.000 € per ogni giorno di ritardo), nonché di adottare ulteriori provvedimenti e di designare una persona incaricata del controllo del rispetto degli interessi della Nazione, nel caso in cui ritenga necessario intervenire per prevenire eventuali rischi di violazione dell’ordine pubblico.
Il risultato? Una normativa più severa e dettagliata, mirata alla salvaguardia della sicurezza nazionale e alla contestuale promozione di investimenti costruttivi e duraturi sul territorio francese.
Di seguito, i link per consultare il decreto e la delibera del 31 dicembre 2019:
https://tinyurl.com/tbgxkmc https://tinyurl.com/tx8hw2m
[1] Arrêté du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France.
[2] Décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France.
Jens Förderer SOCIO
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