Il prossimo 21 luglio la Corte di Cassazione francese (Cour de cassation) dovrà pronunciarsi su tre importanti contrasti tra l’orientamento delle singole sezioni della Corte ((la prima e la terza sezione civile nonché la sezione commerciale) relativi alla garanzia per vizi occulti. Le interpretazioni che emergeranno dalla decisione della Cour de cassation rivestono un particolare interesse per i venditori italiani che hanno concluso contratti con acquirenti francesi, qualora tali contratti siano disciplinati dal diritto francese.
La disposizione di legge in questione è l’articolo 1648 del codice civile francese (code civil), ai sensi del quale “l’azione fondata su vizi deve essere proposta dall’acquirente entro un termine di due anni dalla scoperta del vizio”.
Di seguito una breve presentazione dei quesiti posti alla Cour de cassation e delle soluzioni interpretative suggerite dal Procuratore Generale, da mettere in prospettiva con le soluzioni proposte dal disegno di legge sulla riforma dei contratti tipici o nominati, la cui adozione è prevista, per il contratto di vendita, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.
1. Il termine di due anni impartito dall’articolo 1648 del code civil è un termine di prescrizione (prescription) o di decadenza (forclusion)?
Sebbene possa sembrare una questione eminentemente teorica, la relativa risposta avrà ripercussioni concrete e tangibili per qualsiasi produttore o venditore italiano in caso di accertamento tecnico preventivo (référé–expertise) ordinato da un tribunale francese su richiesta dell’acquirente.
Occorre infatti tener presente che in Francia è estremamente frequente l’utilizzo del cosiddetto “référé-expertise”, apposito procedimento di natura cautelare tramite il quale è richiesta la nomina di un CTU prima ed in vista dell’introduzione di un giudizio di natura risarcitoria, affinché il CTU esamini il prodotto in questione, identifichi l’eventuale vizio e determini le responsabilità. La citazione ai fini della nomina del CTU interrompe e sospende il termine biennale, impartito dall’articolo 1648, per l’esercizio dell’azione fondata sulla garanzia per vizi.
L’incidenza della qualifica del termine biennale come “prescrizione” o “decadenza” consiste nella definizione del momento in cui il nuovo termine biennale ricomincerà a correre :
- Se si considera detto termine come un termine di prescrizione, il termine biennale resta sospeso per tutta la durata dell’expertise, dalla data della citazione per la nomina del CTU fino alla data del deposito della sua relazione. Concretamente, l’acquirente ha due anni di tempo dalla data del deposito della relazione del CTU per intentare un’azione risarcitoria contro il venditore.
- Se invece si considera come un termine di decadenza (forclusion), il termine biennale non è sospeso durante tutta la durata dell’expertise, ma riprende il suo decorso alla data della decisione di nomina del CTU. Il che significa che l’acquirente ha due anni dalla data della decisione di nomina del CTU per intentare un’azione contro il venditore, a prescrindere dalla durata dell’expertise, che può essere anche superiore a 2 anni.
Ad oggi, il termine biennale è considerato come un termine di prescrizione dalla prima sezione civile e dalla sezione commerciale della Cour de cassation ed un termine di decadenza (forclusion) dalla terza sezione civile.
- All’udienza del 16 giugno scorso, che ha riunito le diverse sezioni interessate da questo contrasto, il Procuratore Generale (avocat général) ha proposto la qualifica di termine di prescrizione, affinché questo permanga sospeso durante lo svolgimento delle operazioni di expertise.
- È da sottolineare che questa soluzione sarebbe in linea con quella proposta dal disegno di legge sulla riforma dei contratti tipici o nominati, attualmente all’esame del Parlamento, in base al quale l’articolo 1648 del code civil dovrebbe essere modificato e stabilire espressamente che “l’azione fondata sui vizi si prescrive dopo due anni”.
2. Poiché il dies a quo del termine biennale è soggettivo, in quanto decorre dalla scoperta del vizio, che può avvenire anche diversi anni dopo la vendita o la consegna del bene, la giurisprudenza ritiene che il termine biennale debba essere inquadrato da un secondo termine prescrizionale, con decorrenza dalla vendita del bene, al fine di evitare che l’azione fondata sulla garanzia per vizi sia, di fatto, imprescrittibile.
Nell’ambito delle vendite tra soggetti non professionisti, cioè qualora né il venditore né l’acquirente siano qualificabili come commerçants (cioè professionisti), la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il secondo termine succitato sia di 20 anni decorrenti dalla data di vendita del bene, in applicazione dell’articolo 2232 del code civil.
Il quesito posto alla Cour de cassation consiste nello stabilire se nell’ambito delle cosiddette “vendite commerciali”, cioè delle vendite concluse tra un venditore professionista (commerçant), da un lato, ed un acquirente professionista (commerçant) o meno (non commerçant), dall’altro lato, il secondo termine prescrizionale succitato debba essere considerato come avente una durata di 20 anni, come per le vendite tra soggetti non professionisti, oppure di 5 anni, e quindi equivalente al termine ordinario di prescrizione tra professionisti (commerçants), in applicazione dell’articolo L110-4 del codice del commercio francese (code de commerce).
- Il Procuratore Generale (avocat général) ha proposto di fissare la durata del secondo termine in 5 anni per le “vendite commerciali”. Si tratta senz’altro della soluzione più ragionevole, tenuto conto soprattutto del confronto tra il diritto francese e quanto previsto non solo dalla Convenzione di Vienna, ma anche dal diritto italiano e dal diritto tedesco, ai sensi dei quali l’azione fondata sulla garanzia per vizi si prescrive rispettivamente dopo uno e due anni dalla consegna del bene.
- Si rileva che il disegno di legge sui contratti tipici o nominati tratta anche di questo tema e, nella sua versione attuale, propone di specificare la durata del secondo termine prescrizionale direttamente all’articolo 1648 del code civil: se un’esigua maggioranza propone di riferirsi espressamente al termine ventennale di cui all’articolo 2232 del code civil, una minoranza propone di fissare la durata del secondo termine in 10 anni dalla consegna del bene, analogamente alla prescrizione decennale decorrente dalla messa in circolazione del prodotto in materia di responsabilità per danni da prodotto difettoso. Tuttavia, entrambe le alternative lasciano aperta la questione dell’applicabilità o meno di questa riforma anche alle cosiddette “vendite commerciali”.
3. Il terzo ed ultimo quesito posto alla Cour de cassation verte sulla determinazione del dies a quo del termine prescrizionale dell’azione fondata sulla garanzia per vizi nel caso della domanda di manleva promossa, nell’ambito di vendite a catena, dal venditore intermediario citato in giudizio dall’acquirente finale, nei confronti del produttore.
Tutte le sezioni della Cour de cassation ritengono che il termine biennale ai sensi dell’articolo 1648 del code civil decorra dal giorno in cui il venditore intermediario viene citato in giudizio dall’acquirente finale. Invece, per quanto riguarda il secondo termine prescrizionale, le sezioni della Cour de cassation adottano posizioni contrastanti: se la terza sezione civile ritiene che tale secondo termine cominci a decorrere solo dal momento in cui il venditore intermediario è citato in giudizio dall’acquirente finale, la prima sezione civile e la sezione commerciale fanno coincidere la data di decorrenza del secondo termine con la data di conclusione del contratto di vendita.
- Secondo la Procura generale (avocat général), in caso di domanda di manleva promossa dal venditore intermediario nei confronti del produttore, il dies a quo del secondo termine dovrebbe coincidere con la data della vendita conclusa tra le parti interessate, ossia la data della vendita conclusa tra il venditore intermediario e il produttore.
Non resta che attendere la decisione della Cour de Cassation, prevista per il prossimo 21 luglio, decisione in cui la Cour non è peraltro vincolata dalle proposte del Procuratore Generale (avocat général).
Non vi è dubbio, tuttavia, che se la Cour de cassation dovesse decidere che il secondo termine di prescrizione dell’azione fondata sulla garanzia per vizi per tutte le “vendite commerciali” è di 20 anni decorrenti dalla data della vendita, sarebbe cruciale per produttori e venditori italiani far verificare al più presto dai loro legali in Francia che i contratti conclusi con acquirenti francesi contengano clausole arbitrali o di scelta del foro e legge applicabile italiani, e che l’applicazione di tali clausole, spesso contenute in calce alle conferme d’ordine, fatture, bolle di consegna o nelle condizioni generali di vendita, possa essere considerata valida anche dai tribunali francesi, in caso di azione promossa dall’acquirente finale in Francia.